Qui in re illìcita versàtur, tenètur etiam pro casu

Qui in re illìcita versàtur, tenètur etiam pro casu [Chi si trova in situazione di illiceità, è responsabile anche per il caso fortuito; cfr. art. 1221 c.c.]

Principio giuridico particolarmente rilevante in tema di inadempimento delle obbligazioni: sancisce la responsabilità del debitore in mora [vedi mora solvèndi] anche per eventuali sopravvenienze verificatesi dopo la costituzione in mora e causate da fatti a lui non imputabili (sarebbe ad es., responsabile del perimento della cosa, oggetto dell’obbligazione, cagionato da un incendio improvviso o da un evento sismico, il debitore in mora, se il fatto si è verificato dopo la costituzione in mora).